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Registro degli accessi

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida approvate con Delibera ANAC n. 1309/2016 che prevede la pubblicazione del c.d. “registro degli accessi”.

Allegati:

 

L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale. 

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consiste, viceversa, nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del Decreto Trasparenza. 

Allegati

  • Modulo per accesso civico semplice (Pdf)
  • Modulo per accesso civico generalizzato (Pdf)
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