Informazioni Ambientali


L’art. 40 del D.lgs n. 33/2013 prevede che le Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 195/2005, pubblicano sui loro siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di apposita sezione denominata “Informazioni ambientali“.

Le Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 195/2005 corrispondono a: “le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonche’ ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico“.

A riguardo, pertanto, nulla deve comunicarsi.

In ogni caso, si rimanda alla Relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero competente.

https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/informazioni-ambientali

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